Nella vigenza della normativa ante D.lgs 150/22, è nulla la notifica ex art. 164, comma IV, cpp al difensore d'ufficio che non abbia accettato l'elezione di domicilio dell'imputato. In tale ipotesi le notifiche devono essere fatte ex art. 157 c.p.p. ed eventualmente ex art. 159 cpp.
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