GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E ASSOLUZIONE ITALIANA IN MATERIA DI DISTACCHI TRANSNAZIONALI E FALSA FATTURAZIONE

Il caso: imprenditore edile imputato dei reati p. e p. dagli artt. 640, co. 2, n. 1 c.p. e art. 2 DL 74/00, accusato di aver indotto in errore l'amministrazione dello Stato e l'INPS mediante artifici e raggiri consistenti nell'utilizzo di fittizi contratti di distacco transnazionale, impedendo così che venissero ad esistenza i presupposti d'imposta e contributivi in relazione alla posizione dei lavoratori medesimi e utilizzando fatture inesistenti, detraendo i costi asseritamente mai sostenuti della suddetta procedura di distacco. Veniva emesso decreto di sequestro preventivo per la somma di € 2.748.937,00.

Il Gip di Monza, con sentenza del 28.11.23, depositata il 16.02.24, in accoglimento della tesi difensiva di questo studio legale, riconosceva l'efficacia probante dei modelli E101 (A1), che costituiscono una presunzione di genuinità dei distacchi transnazionali, vincolando il Giudice dello Stato membro in cui i lavoratori sono stati distaccati. Rilevanza fondamentale riveste la giurisprudenza comunitaria sul punto, alla quale la sentenza penale di Monza fa integrale e sostanziale richiamo.

In conseguenza dell'accertata regolarità della procedura di distacco, in una con la prova dell'avvenuto pagamento dei contributi all'estero, anche il reato di cui all'art. 2 D.L. 74/00 è stato ritenuto insussistente.

Ne conseguiva la caducazione del decreto di sequestro per l'importo di € 2.748.937,00

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