la richiesta di trattazione codicistica- id est: ordinaria - del processo di appello, ancorché ritualmente richiesta alla Corte d'appello potrebbe essere ignota alle altre parti processuali. Sicché, pronunciandosi sulla questione, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, "nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in assenza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.".
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