CORTE DI CASSAZIONE - I SEZ. PEN. - SENTENZA N. 9896 DEL 12-03-2021 Il Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta presentata dal condannato avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati di alcune sentenze pronunciate dal Tribunale di Genova. In occasione del tentato furto commesso il 20 maggio 2015, l’odierno istante era stato tratto in arresto nella flagranza del reato e in quel giudizio erano già emersi indizi di colpevolezza in relazione ai due furti commessi nei giorni precedenti a bordo di barche ormeggiate nel medesimo molo. Proponeva ricorso per cassazione di difensore dell’istante chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando violazione dell’art. 671 c.p.p. e difetto motivazionale della decisione assunta rilevando come nella cognizione non vi fosse stato alcun giudizio negativo in ordine alla continuazione oggetto della richiesta in executivis e che i dati fattuali di ciascun reato fossero stati significativi di un comune momento deliberativo. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Si osservava a tal proposito prima di tutto come l’ordinanza impugnata avesse fondato la decisione negativa sul rilievo che la continuazione, oggetto della richiesta formulata dalla parte, era stata già, implicitamente, negata nel giudizio di cognizione e che la parte, a sostegno della richiesta formulata, non aveva addotto elementi diversi da quelli già conosciuti dal giudice della cognizione. Dopo essere stato evidenziato che, a norma dell’art. 671 c.p.p., la continuazione può essere riconosciuta dal giudice dell’esecuzione “sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”, gli Ermellini osservava come sul punto fosse stato precisato che, se è pur vero che il “giudice della cognizione può riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l’imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva” (Sez. 1, 24/01/2017), è altrettanto vero che il giudicato si forma in relazione alle questioni decise dal giudice, e non anche in ordine a quelle che non sono state devolute alla cognizione del giudice e che questi, pur potendole decidere d’ufficio, non ha esaminato (Sez. 1, 24/09/2015). Infine, con riguardo ai rapporti tra i giudizi di cognizione e quello instaurato ai sensi dell’art. 671 c.p.p., veniva fatto presente come sia consolidato l’orientamento secondo il quale la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi reati in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva (Sez. 1, 13/07/2018; Sez. 1, 11/07/2019; Sez. 1, 03/06/2020; contra, Sez. 1, 4/04/2014). In particolare, si affermava come il giudice del rinvio non avesse vincoli in ordine al merito ma fosse tenuto, nel sottoporre a nuovo giudizio la domanda della parte, ad applicare i seguenti principi di diritto: Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo“. La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, citandosi giurisprudenza conforme, vengono ribaditi i principi di diritto secondo cui, da un lato, il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p., dall’altro, nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo. Quindi, ove uno di questi criteri ermeneutici non fosse osservato nel procedimento di esecuzione ove venga avanzata una richiesta di questa continuazione, ben si potrà ricorrere per Cassazione richiamandosi tale pronuncia.
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